Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano

Art. 11 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1990, N. 107

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1990 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 maggio 1990, n. 107

1

La L. 4 maggio 1990, n. 107 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "E' abrogata la legge 14 luglio 1967, n. 592, fatte salve le posizioni soggettive gia' costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 11 della predetta legge n. 592 del 1967."

Testo in vigore dal 26 maggio 1990 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 maggio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990. 48 parole tolte.

tolto: Ogni Centro deve avere un dirigente medico-chirurgo, esperto in materia, la cui nomina, qualora non sia stata conseguita per pubblico concorso, dovra' essere approvata dal medico provinciale per i Centri di raccolta e trasfusionali, e dal Ministro per la sanita' per i Centri di produzione degli emoderivati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 maggio 1990, n. 107

    La L. 4 maggio 1990, n. 107 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "E' abrogata la legge 14 luglio 1967, n. 592, fatte salve le posizioni soggettive gia' costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 11 della predetta legge n. 592 del 1967."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-07-14;592~art11 · fonte del testo