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Le officine farmaceutiche possono essere autorizzate dal Ministro per la sanita' alla preparazione, a scopo di vendita, di derivati del sangue umano a lunga conservazione per uso terapeutico, profilattico e diagnostico. La produzione ed il commercio dei detti derivati destinati alla vendita sono soggetti alle disposizioni del capo V del titolo II del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e relativo regolamento.

Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-14;592~art13 · fonte su Normattiva