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La fabbricazione e l'eventuale ricondizionamento, anche se non a scopo di vendita, degli apparecchi per la raccolta, la conservazione e la somministrazione del sangue umano e dei suoi derivati sono sottoposti ad autorizzazione del Ministro per la sanita'. Il Ministro per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', determina con proprio decreto i requisiti che i predetti apparecchi debbono possedere.
Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990
