Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990. Leggi il testo vigente →

La fabbricazione e l'eventuale ricondizionamento, anche se non a scopo di vendita, degli apparecchi per la raccolta, la conservazione e la somministrazione del sangue umano e dei suoi derivati sono sottoposti ad autorizzazione del Ministro per la sanita'. Il Ministro per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', determina con proprio decreto i requisiti che i predetti apparecchi debbono possedere.

Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-14;592~art14 · fonte su Normattiva