Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1990 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 4 maggio 1990, n. 107.
Abrogato dal 26 maggio 1990
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1990 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 4 maggio 1990, n. 107.
Abrogato dal 26 maggio 1990
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990. 46 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I Centri di cui agli articoli precedenti hanno l'obbligo di mantenere aggiornati schedari distinti per i donatori periodici, per i donatori occasionali e per i datori professionali. I predetti Centri sono tenuti a contrarre assicurazione a favore dei donatori volontari e dei datori professionali di sangue.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1990, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-07-14;592~art17 · fonte del testo