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Gli aspiranti datori professionali devono farsi notificare all'ufficiale sanitario che, riconosciutane l'idoneita', li iscrive in apposito elenco, rilascia loro la tessera di datore di sangue professionale e li sottopone alla necessaria vigilanza sanitaria. Nessun prelievo di sangue puo' essere effettuato su di essi senza esibizione della tessera di cui sopra.
Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990
