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L'importazione e l'esportazione del sangue umano conservato e dei suoi derivati per uso terapeutico, profilattico e diagnostico sono autorizzati dal Ministro per la sanita' secondo le modalita' stabilite con apposito decreto. L'importazione del sangue umano e dei suoi derivati non destinati alla vendita e' esente dal pagamento dei diritti doganali; ai derivati medesimi non si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e di cui al decreto ministeriale 13 aprile 1946, modificato con decreto ministeriale 3 settembre 1946, al decreto ministeriale 9 maggio 1947 ed al decreto ministeriale 27 giugno 1951.

Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1967-07-14;592~art21 · fonte su Normattiva