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Chiunque raccolga sangue umano per uso trasfusionale o produca o metta in commercio derivati del sangue umano senza l'autorizzazione prevista dalla presente legge e' punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. L'autorita' sanitaria, indipendentemente dal provvedimento penale, puo' disporre la chiusura del centro, del laboratorio o dell'officina non autorizzati.

Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-14;592~art22 · fonte su Normattiva