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Le autorizzazioni ed i controlli previsti dalla presente legge non si riferiscono agli stabilimenti sanitari delle Forze armate le quali possono organizzare in modo autonomo i propri servizi emotrasfusionali, ivi compresa la produzione di plasma umano liofilizzato o di altri derivati e loro impiego.

Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-14;592~art24 · fonte del testo