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In ogni capoluogo di Provincia e' istituita una Commissione per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano. Essa e' presieduta dal medico provinciale ed e' composta:
- 1)dall'assessore provinciale all'igiene e la sanita';
- 2)da un rappresentante della sanita' militare designato dalla Direzione della sanita' militare del Comando militare territoriale;
- 3)dall'ufficiale sanitario del capoluogo;
- 4)dal direttore della Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
- 5)dal rappresentante dell'Ordine dei medici;
- 6)da un rappresentante della C.R.I.;
- 7)da un rappresentante dell'Associazione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.), se regolarmente costituita nella Provincia;
- 8)da un rappresentante di ognuna delle altre Associazioni di donatori eventualmente esistenti e regolarmente costituite nella Provincia, purche' con un numero di iscritti non inferiore a 2.000 unita' e di cui almeno due terzi siano donatori attivi. Le Associazioni che non si trovino nelle condizioni sopra indicate hanno diritto ad eleggere collegialmente un solo rappresentante;
- 9)da un direttore sanitario di ospedale della Provincia;
- 10)da due amministratori ospedalieri designati dalle organizzazioni di categoria;
- 11)da un dirigente del Centro trasfusionale di cui all'articolo 6 avente sede nel territorio della Provincia. Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' esercita le funzioni di segretario. La Commissione provinciale e' nominata dal Ministro per la sanita'. I suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990
