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I servizi di cui all'articolo 1 sono consentiti solo in appositi centri autorizzati dal medico provinciale. Detti centri, che debbono essere dotati di personale, locali, attrezzature e laboratori idonei ed adeguati alla importanza dei servizi da essi dipendenti, sono distinti in:

  • a)centri di raccolta fissi e mobili;
  • b)centri trasfusionali;
  • c)centri di produzione degli emoderivati. Possono essere autorizzati ad impiantare i suddetti Centri gli Istituti pubblici di cura, le Associazioni di donatori di sangue regolarmente costituite e gli enti forniti di personalita' giuridica pubblica o privata che svolgono attivita' nel campo dell'assistenza sanitaria. L'autorizzazione e' comunque subordinata alla possibilita' di funzionamento dell'istituendo centro anche in relazione a quelli eventualmente preesistenti.

Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-14;592~art4 · fonte del testo