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I Centri di raccolta, fissi e mobili, provvedono alle operazioni di raccolta del sangue umano per uso trasfusionale ed al suo immediato trasferimento ai Centri di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo, secondo le norme previste dagli articoli 9 e 20 della presente legge. L'autorizzazione al funzionamento dei Centri di raccolta viene rilasciata dal medico provinciale previo accertamento dei requisiti tecnico-sanitari, sentita la Commissione provinciale di cui all'articolo 3 ed il Consiglio provinciale di sanita'.
Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990
