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I Centri trasfusionali provvedono alle operazioni di raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonche' alla eventuale preparazione di emoderivati per uso trasfusionale, secondo le norme di cui agli articoli 9 e 20 della presente legge, con esclusione del plasma e dei suoi derivati. L'autorizzazione al funzionamento e' rilasciata dal medico provinciale previo accertamento dei requisiti tecnico-sanitari, sentita la Commissione provinciale di cui all'articolo 3 ed il Consiglio provinciale di sanita'.
Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990
