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I Centri di produzione degli emoderivati, oltre che alle attivita' demandate ai Centri trasfusionali, di cui al precedente articolo 6, provvedono alla preparazione ed alla distribuzione dei derivati del sangue umano a lunga conservazione per uso profilattico, terapeutico e diagnostico. Tali centri sono di norma regionali o interregionali. L'autorizzazione al funzionamento e' rilasciata dal Ministro per la sanita', previo accertamento dei requisiti tecnico-sanitari, sentito il Consiglio superiore di sanita'. Ogni tipo di emoderivato a lunga conservazione e' prodotto e distribuito dai Centri suddetti, per gli usi di cui al primo comma del presente articolo, a seguito di autorizzazione del Ministro per la sanita', che la concede previo controllo dell'istituto superiore di sanita'.

Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-14;592~art7 · fonte su Normattiva