Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990. Leggi il testo vigente →
I Centri di produzione degli emoderivati, oltre che alle attivita' demandate ai Centri trasfusionali, di cui al precedente articolo 6, provvedono alla preparazione ed alla distribuzione dei derivati del sangue umano a lunga conservazione per uso profilattico, terapeutico e diagnostico. Tali centri sono di norma regionali o interregionali. L'autorizzazione al funzionamento e' rilasciata dal Ministro per la sanita', previo accertamento dei requisiti tecnico-sanitari, sentito il Consiglio superiore di sanita'. Ogni tipo di emoderivato a lunga conservazione e' prodotto e distribuito dai Centri suddetti, per gli usi di cui al primo comma del presente articolo, a seguito di autorizzazione del Ministro per la sanita', che la concede previo controllo dell'istituto superiore di sanita'.
Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990
