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Il prelevamento del sangue umano per uso trasfusionale puo' essere eseguito soltanto da un medico su persona consenziente e previo accertamento che nessun danno possa a questa derivare per effetto del prelievo. Non puo' essere prelevato sangue a scopo trasfusionale da soggetti di eta' inferiore ai 18 anni. Per i minori di 21 anni, occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci. Il prelevamento del sangue umano e' consentito solo eccezionalmente al di fuori dei Centri di cui all'articolo 4, allorquando la necessita' della trasfusione abbia carattere di urgenza e a condizione che tale prelevamento venga eseguito secondo le norme previste dal regolamento di cui all'articolo 20 della presente legge.

Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-14;592~art9 · fonte del testo