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Nei giudizi che si svolgono presso i Tribunali militari territoriali a carico di imputati appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, il giudice militare meno elevato in grado e' sostituito da un giudice di pari grado dello stesso Corpo scelto fra quelli all'uopo designati ogni biennio dal Ministero di grazia e giustizia, con lista unica per tutto il territorio dello Stato. La scelta e' fatta volta per volta dal presidente del Tribunale militare competente, mediante estrazione a sorte alla presenza del Procuratore militare della Repubblica.

Testo in vigore dal 26 luglio 1951 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-05-04;570~art2 · fonte del testo