Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 1951 al 9 ottobre 2010. 55 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I procedimenti di competenza dei Tribunali militari territoriali a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza oppure a quello degli agenti di custodia, per i quali, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sia stato iniziato il giudizio, continuano a svolgersi innanzi al Collegio giudicante, composto secondo le norme anteriormente vigenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-05-04;570~art4 · fonte del testo