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Alle norme contenute negli articoli precedenti puo' derogarsi per i procedimenti a carico di ufficiali, quando non siano disponibili, come giudici, ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o del Corpo degli agenti di custodia del grado richiesto dall'art. 16 dell'ordinamento giudiziario militare.
Testo in vigore dal 26 luglio 1951 al 9 ottobre 2010
