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I procedimenti di competenza dei Tribunali militari territoriali a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza oppure a quello degli agenti di custodia, per i quali, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sia stato iniziato il giudizio, continuano a svolgersi innanzi al Collegio giudicante, composto secondo le norme anteriormente vigenti.

Testo in vigore dal 26 luglio 1951 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-05-04;570~art4 · fonte del testo