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I procedimenti di competenza dei Tribunali militari territoriali a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza oppure a quello degli agenti di custodia, per i quali, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sia stato iniziato il giudizio, continuano a svolgersi innanzi al Collegio giudicante, composto secondo le norme anteriormente vigenti.
Testo in vigore dal 26 luglio 1951 al 9 ottobre 2010
