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Il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 9. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "La disposizione dell'art. 13, primo comma, del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, concernente la assoggettabilita' all'imposta sull'entrata dei passaggi di merci fra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico, e' applicabile anche all'ipotesi di negozi e spacci di vendita diretta al pubblico gestiti da intermediari, ancorche' appartenenti a questi ultimi".

Testo in vigore dal 24 aprile 1952 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1952-04-05;341~artunico · fonte del testo