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Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge sara' provveduto con le disponibilita' residue iscritte, in dipendenza dell'autorizzazione avutane con il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, al capitolo 789 aggiunto dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50: "Sovvenzioni ad Enti per conto dello Stato nelle spese di impianto di ristoranti popolari". La suddetta somma di lire 600 milioni sara' versata ad apposito capitolo di entrata del corrente esercizio finanziario da istituirsi nella categoria "entrate effettive". Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 10 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008
