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Il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 1. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "E' autorizzata la spesa di due miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a misura del bisogno per provvedere ai lavori da eseguirsi a totale carico dello Stato per la riparazione e ricostruzione, esclusi ogni ampliamento e ogni abbellimento che non sia parte integrante dell'organismo architettonico di edifici di culto e di quelli destinati ad uso di beneficenza o assistenza di cui ai successivi articoli 2 e 3, danneggiati o distrutti da offese belliche, nonche' alla ricostruzione del mobilio che li arredava limitatamente ai bisogni indispensabili per l'esercizio del culto e della beneficenza o assistenza, compresi l'organo e il quadro o statua del titolare della chiesa ed escluso in ogni caso le altre opere d'arte, le suppellettili ed i parati sacri, i libri liturgici, la biancheria, la posateria, il vasellame e simili". Il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Ove le autorita' ecclesiastiche, o i proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza secondo le norme di cui agli articoli 2 e 3, ravvisino l'opportunita' di unificare uno o piu' edifici, di scindere un edificio in due o piu', di cambiarne la ubicazione entro i limiti della loro giurisdizione, o di ricostruirli con piu' vaste dimensioni, dovranno addossarsi la maggiore spesa, garantendone il pagamento con depositi o fideiussione bancari". Art. 2. - Al primo comma, dopo le parole: "le coadiutorie" sono aggiunte le altre: "i santuari"; alla fine del comma dopo le parole: "l'esercizio del culto pubblico" sono aggiunte le altre: "anche se della Santa Sede". Art. 3. - E' sostituito dal seguente: "Gli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza, alla cui riparazione o ricostruzione puo' essere provveduto a totale carico dello Stato agli effetti del precedente art. 1, sono quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali di proprieta' di enti morali riconosciuti a termini dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e gli edifici di cui sia accertata la destinazione ad uso di beneficenza o assistenza, con determinazione del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, anche se siano di proprieta' della Santa Sede o di altri enti, societa', associazioni o singoli, purche' gli enti che esercitano la beneficenza o l'assistenza ne acquistino la proprieta' entro tre anni dalla entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto, e gli edifici riparati o ricostruiti siano vincolati ai fini della beneficenza o dell'assistenza per non meno di venti anni dalla ultimazione dei lavori di ripristino. Il vincolo relativo dovra' risultare dai pubblici registri immobiliari.

Testo in vigore dal 25 settembre 1950 al 15 maggio 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;784~art1 · fonte del testo