Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1962 al 16 dicembre 2010. 482 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 1. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "E' autorizzata la spesa di due miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a misura del bisogno per provvedere ai lavori da eseguirsi a totale carico dello Stato per la riparazione e ricostruzione, esclusi ogni ampliamento e ogni abbellimento che non sia parte integrante dell'organismo architettonico di edifici di culto e di quelli destinati ad uso di beneficenza o assistenza di cui ai successivi articoli 2 e 3, danneggiati o distrutti da offese belliche, nonche' alla ricostruzione del mobilio che li arredava limitatamente ai bisogni indispensabili per l'esercizio del culto e della beneficenza o assistenza, compresi l'organo e il quadro o statua del titolare della chiesa ed escluso in ogni caso le altre opere d'arte, le suppellettili ed i parati sacri, i libri liturgici, la biancheria, la posateria, il vasellame e simili". Il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Nella ricostruzione degli edifici di culto indicati nel successivo articolo 2 l'Autorita' ecclesiastica puo' unificare piu' edifici, scinderli in due o piu' edifici, ricostruirli con maggiori dimensioni o cambiarne la ubicazione entro i limiti della propria giurisdizione, impiegando, in tutto o in parte, la spesa riconosciuta ammissibile a carico dello Stato per la ricostruzione di edifici preesistenti e del mobilio che li arredava. La maggiore spesa eccedente i limiti del danno bellico accertato e' sostenuta dalla Autorita' ecclesiastica la quale deve garantire il pagamento mediante deposito o fidejussione bancaria. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficenza ed assistenza". Art. 2. - Al primo comma, dopo le parole: "le coadiutorie" sono aggiunte le altre: "i santuari"; alla fine del comma dopo le parole: "l'esercizio del culto pubblico" sono aggiunte le altre: "anche se della Santa Sede". Art. 3. - E' sostituito dal seguente: "Gli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza, alla cui riparazione o ricostruzione puo' essere provveduto a totale carico dello Stato agli effetti del precedente art. 1, sono quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali di proprieta' di enti morali riconosciuti a termini dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e gli edifici di cui sia accertata la destinazione ad uso di beneficenza o assistenza, con determinazione del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, anche se siano di proprieta' della Santa Sede o di altri enti, societa', associazioni o singoli, purche' gli enti che esercitano la beneficenza o l'assistenza ne acquistino la proprieta' entro tre anni dalla entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto, e gli edifici riparati o ricostruiti siano vincolati ai fini della beneficenza o dell'assistenza per non meno di venti anni dalla ultimazione dei lavori di ripristino. Il vincolo relativo dovra' risultare dai pubblici registri immobiliari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-08-10;784~art1 · fonte del testo