Il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Ai fini dell'attribuzione dello stipendio dei gradi 11°, 10°, 9° e 8° da conferirsi ai termini del precedente art. 5, si tiene altresi' conto:
- a)della eventuale eccedenza del servizio successivo al periodo di prova rispetto ai periodi di servizio richiesti all'art. 3 per la assegnazione al grado;
- b)delle maggiorazioni di anzianita' gia' riconosciute e da riconoscersi per i servizi di insegnante elementare non di ruolo, anteriori al 1 ottobre 1942, ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 157 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero in colonia o nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606;
- c)delle maggiorazioni per i servizi e le benemerenze di guerra previsti dalle disposizioni in vigore".
Testo vigente dal 27 maggio 1952
