Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1953 al 22 dicembre 2008. 190 parole tolte in 11 capoversi.
tolto: Il decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 883, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 3. - Il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La seconda Sezione, per l'amministrazione degli Istituti di previdenza, composta nel modo seguente:
tolto: 1) del Ministro per il tesoro presidente;
tolto: 2) del direttore generale degli Istituti di previdenza;
tolto: 3) dell'ispettore generale preposto ai serviti degli Istituti di previdenza;
tolto: 4) del ragioniere generale dello Stato;
tolto: 5) del direttore generale dell'Amministrazione civile;
tolto: 6) del segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
tolto: 7) del direttore generale della istruzione elementare
tolto: 8) del direttore generale dell'ufficio superiore del 1 degli affari generali del Ministero di grazia e giustizia;
tolto: 9) di otto consiglieri effettivi e di due supplenti in rappresentanza degli iscritti agli Istituti di previdenza, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a carattere nazionale;
tolto: 10) di esperti in materia degli ordinamenti degli Istituti di previdenza, in numero non superiore a due". Il settimo comma e' sostituito dal seguente: "I consiglieri di cui ai numeri 9 e 10 della lettera b) sono nominati ogni quadriennio con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il tesoro".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1952-12-22;3137~artunico · fonte del testo