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Il decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 883, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 3. - Il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La seconda Sezione, per l'amministrazione degli Istituti di previdenza, composta nel modo seguente:

  • 1)del Ministro per il tesoro presidente;
  • 2)del direttore generale degli Istituti di previdenza;
  • 3)dell'ispettore generale preposto ai serviti degli Istituti di previdenza;
  • 4)del ragioniere generale dello Stato;
  • 5)del direttore generale dell'Amministrazione civile;
  • 6)del segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
  • 7)del direttore generale della istruzione elementare
  • 8)del direttore generale dell'ufficio superiore del 1 degli affari generali del Ministero di grazia e giustizia;
  • 9)di otto consiglieri effettivi e di due supplenti in rappresentanza degli iscritti agli Istituti di previdenza, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a carattere nazionale;
  • 10)di esperti in materia degli ordinamenti degli Istituti di previdenza, in numero non superiore a due". Il settimo comma e' sostituito dal seguente: "I consiglieri di cui ai numeri 9 e 10 della lettera b) sono nominati ogni quadriennio con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il tesoro".

Testo in vigore dal 17 gennaio 1953 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1952-12-22;3137~artunico · fonte del testo