Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1953 al 16 dicembre 2010. 76 parole tolte in 2 capoversi.
tolto: Il decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 441, ratificato con la seguente modificazione:
tolto: Art. 1. - E' aggiunto il seguente comma: "In corrispondenza dell'ammontare delle lire ritirate e bruciate dalla Banca d'Italia, nonche' delle somministrazioni in lire di cui al precedente comma, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a rilasciare alla Banca medesima buoni del Tesoro ordinari allo stesso tasso annualmente stabilito, ai sensi del successivo art. 2, per le anticipazioni straordinarie e temporanee del Tesoro".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-12-28;3598~artunico · fonte del testo