Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 gennaio 1953 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Il decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 441, ratificato con la seguente modificazione:

[2]Art. 1. - E' aggiunto il seguente comma: "In corrispondenza dell'ammontare delle lire ritirate e bruciate dalla Banca d'Italia, nonche' delle somministrazioni in lire di cui al precedente comma, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a rilasciare alla Banca medesima buoni del Tesoro ordinari allo stesso tasso annualmente stabilito, ai sensi del successivo art. 2, per le anticipazioni straordinarie e temporanee del Tesoro".

Testo in vigore dal 20 gennaio 1953 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1952-12-28;3598~artunico · fonte del testo