Per provvedere alle esigenze del territorio dei Comuni di cui al precedente articolo sara' costituita, in seno all'Ente, una speciale sezione per L'Irpinia. Valgono, nei confronti degli Enti locali e degli Enti pubblici della provincia di Avellino, tutte le facolta' e le autorizzazioni concesse all'Ente per gli Enti locali e gli Enti pubblici della Puglia e della Lucania. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 febbraio 1974, n. 32
1La L. 6 febbraio 1974, n. 32 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " Il territorio di competenza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e' esteso a tutti gli altri comuni della provincia di Avellino non indicati negli articoli 2 e 3 della legge 11 luglio 1952, n. 1005, e successive modificazioni e integrazioni".
Testo vigente dal 20 marzo 1974
