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Per provvedere alle esigenze del territorio dei Comuni di cui al precedente articolo sara' costituita, in seno all'Ente, una speciale sezione per L'Irpinia. Valgono, nei confronti degli Enti locali e degli Enti pubblici della provincia di Avellino, tutte le facolta' e le autorizzazioni concesse all'Ente per gli Enti locali e gli Enti pubblici della Puglia e della Lucania.
Testo in vigore dal 5 agosto 1952 al 20 marzo 1974
