Il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, e' ratificato con la seguente modificazione. Art. 3. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Per L'avanzamento al grado superiore del personale inquadrato come ai precedenti terzo e quarto comma, ai fini del raggiungimento dei termini prescritti per le singole promozioni non si valuta il servizio prestato nei ruoli di provenienza, salvo quanto disposto dall'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e dall'art. 9 del decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, per l'avanzamento ai gradi 9° e 10° rispettivamente".

Testo vigente dal 6 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;668~artunico · fonte del testo