Il decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Articolo unico. - E' sostituito dal seguente: "La misura delle elargizioni previste dall'art. 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, sostituito con l'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 181, e' elevata fino a cifra non superiore a lire 100.000 e, con decorrenza dal 1 luglio 1948, fino a cifra non superiore a lire 500.000 per le famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza e degli ufficiali delle Forze armate di polizia; fino a cifra non superiore a lire 400.000 per quelle da sottufficiali, e fino a cifra non superiore a lire 300.000 per quelle degli agenti delle Forze armate medesime. Ai fini della determinazione delle elargizioni suddette sara' tenuto conto delle situazioni delle famiglie, cui dovranno essere corrisposte. Sono soppresse le parole "e degli appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale" contenute nel secondo comma dell'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 181".

Testo vigente dal 24 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;116~art1 · fonte del testo