A decorrere dal 1 luglio 1951 l'importo massimo della indennita' di cui all'art. 1 del regio decreto 7 luglio 1927, n. 1417, dovuta agli ufficiali con diritto alla razione foraggio per la perdita, per cause di servizio, di ogni cavallo, e' elevata a lire 100.000.

Testo vigente dal 23 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-27;643~art1 · fonte del testo