Il decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 1. - E' sostituito dal seguente: "Il comma secondo dell'art. 65 ed il comma primo dell'art. 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati nel senso che, agli effetti dei concorsi da indirsi entro il mese di marzo, sono valide le proposte formulate dalle Facolta' o Scuole interessate fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente".

Testo vigente dal 12 gennaio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2754~artunico · fonte del testo