All'articolo 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma, le parole: «personalita' giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «personalita' giuridica di diritto pubblico con decreto del Ministro»;
  • b)al secondo comma, dopo la parola: «funzionamento» sono aggiunte le seguenti: «, approvato dal Ministero in sede di prima adozione e per le successive modifiche»;
  • c)il terzo comma e' abrogato.

Testo vigente dal 3 dicembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182~art55 · fonte su Normattiva