Art. 65
[2]Ai posti vacanti presso ciascuna Facolta' o Scuola si provvede con nuove nomine o con trasferimenti.
[3]Salvo il disposto del comma successivo, spetta alla Facolta' o Scuola di deliberare sul modo di provvedere stabilmente ai posti disponibili. Le relative deliberazioni debbono essere prese non oltre il 15 ottobre, quando trattisi di nuove nomine da farsi per concorso, non oltre il 15 novembre nei casi di trasferimento o di nomina a norma dell'art. 81. 88 114
[4]I posti stabiliti nel ruolo organico di ciascun Istituto superiore di scienze economiche e commerciali sono riservati agli insegnamenti di materie fondamentali. Gli insegnamenti complementari non possono essere coperti da professori di ruolo se non quando, con le norme dell'art. 63, comma secondo, per dotazione speciale di Enti o di privati e senza aggravio per lo Stato, sia istituito un corrispondente posto nel ruolo organico dell'Istituto.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 24 aprile 1947, n. 255
88Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 24 aprile 1947, n. 255 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comma secondo dell'art. 65 ed il comma primo dell'art. 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati nel senso che, agli effetti dei concorsi da indirsi entro il mese di aprile, sono valide le proposte formulate dalle Facolta' o Scuole interessate fino a tutto il 30 novembre dell'anno precedente".
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 24 aprile 1947, n. 255, come modificato dalla L. 18 dicembre 1952, n. 2754, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comma secondo dell'art. 65 ed il comma primo dell'art. 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati nel senso che, agli effetti dei concorsi da indirsi entro il mese di marzo, sono valide le proposte formulate dalle Facolta' o Scuole interessate fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente".
Testo vigente dal 27 gennaio 1953, tuttora in vigore · versione 105 su Normattiva