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Il decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 1. - Al primo comma, le parole: "Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a lire 1.000.000, si puo' prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato dell'ingegnere direttore, confermato dall'ingegnere direttore, confermato dall'ingegnere capo del Genio civile o dal dirigente di altro ufficio tecnico governativo che attesti la regolare esecuzione dei lavori", sono sostituite dalle seguenti: "Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a lire 2.000.000, si puo' prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato dell'ingegnere direttore, confermato dall'ingegnere capo del Genio civile o dal dirigente di altro ufficio tecnico governativo che attesti la regolare esecuzione dei lavori". Al secondo comma, le parole: "L'atto formale di collaudo non e' richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale, quando l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle lire 1.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "L'atto formale di collaudo non e' richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale, quando l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore a lire 2.000.000". Art. 2. - Le parole: "Nei casi di somma urgenza preveduti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato, l'ingegnere capo del Genio civile puo' disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di lire 1.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di somma urgenza previsti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato, l'ingegnere capo del Genio civile puo' disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di lire 2.000.000". Art. 3. - E' sostituito dal seguente: "Per i pagamenti da effettuare ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e' consentita l'emissione di ordini di accreditamento fino all'importo di lire 40.000.000".
Testo in vigore dal 24 marzo 1952 al 13 maggio 2000
