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[1]Il decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, e' ratificato con le seguenti modificazioni:

[2]Art. 1. - Al primo comma sono soppresse le parole: "orzo, granoturco e segale". Art. 2. - Il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Le categorie ammesse ad esercitare il diritto di trattenuta ed i limiti quantitativi di tale diritto saranno indicati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste". Art. 4. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura procederanno". Nel testo del secondo, terzo e quarto comma le parole: "Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura, Uffici statistico-economici dell'agricoltura e U.C.S.E.A.", sono sostituite dalle parole: "Ispettorato provinciale dell'agricoltura". Articoli 5 e 6. - Le parole: "Unsea ed Ucsea" sono sostituite dalle parole: "Ispettorato provinciale dell'agricoltura". Articoli 7 e 8. - Le parole: "Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, tramite i dipendenti uffici comunali", "Uffici comunali statistico-economici dell'agricoltura", "Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura per il tramite dei propri uffici comunali" e "Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura", sono sostituite dalle parole: "Ispettorato provinciale dell'agricoltura". Art. 11. - Al secondo comma sono soppresse le parole: "Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, su conforme parere dell'". Art. 13. - Al primo comma sono soppresse le parole: "e l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura". Articoli 20 e 21. - Sono sostituiti dal seguente: "Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto ed alle norme che saranno emanate per la sua esecuzione e' punito, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave, con la pena dell'ammenda non inferiore a due volte e non superiore a cinque volte il valore del prodotto al quali la contravvenzione si riferisce. "L'imputato e' ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattito ovvero prima del decreto di condanna, una somma non inferiore alla meta' del massimo dell'ammenda prevista nel comma precedente, oltre le spese del procedimento. "Il pagamento estingue il reato".

Testo in vigore dal 1 marzo 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-02-11;69~artunico · fonte del testo