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L'art. 91 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e' sostituito dal seguente: "Delle cooperative per costruzione ed acquisto di case popolari ed economiche mutuatarie della Cassa depositi e prestiti fanno parte esclusivamente:
- a)i dipendenti delle due Camere del Parlamento;
- b)gli impiegati civili di ruolo dello Stato;
- c)il personale militare e dei Corpi armati dello Stato, specificato nell'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonche' il personale dei gradi corrispondenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
- d)i pensionati dello Stato godenti di assegno vitalizio;
- e)il personale di ruolo in servizio ed in pensione delle Ferrovie dello Stato;
- f)i pensionati dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati dello Stato ed i loro superstiti non aventi diritto a pensione".
Testo in vigore dal 15 marzo 1952 al 2 marzo 1966
