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L'art. 91 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e' sostituito dal seguente: "Delle cooperative per costruzione ed acquisto di case popolari ed economiche mutuatarie della Cassa depositi e prestiti fanno parte esclusivamente:

  • a)i dipendenti delle due Camere del Parlamento;
  • b)gli impiegati civili di ruolo dello Stato;
  • c)il personale militare e dei Corpi armati dello Stato, specificato nell'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonche' il personale dei gradi corrispondenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
  • d)i pensionati dello Stato godenti di assegno vitalizio;
  • e)il personale di ruolo in servizio ed in pensione delle Ferrovie dello Stato;
  • f)i pensionati dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati dello Stato ed i loro superstiti non aventi diritto a pensione".

Testo in vigore dal 15 marzo 1952 al 2 marzo 1966

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urn:nir:stato:legge:1952-03-01;113~art10 · fonte del testo