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L'art. 95 del testo unico delle leggi sull'edilizia, popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e' sostituito dal seguente: "I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative sono:

  • a)l'appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 91 e nel secondo comma dell'art. 90;
  • b)la residenza nel Comune nel quale sorgono le costruzioni. Il requisito di cui alla lettera a) deve esistere sia al momento della prenotazione sia a quello dell'assegnazione, salvo che per gli appartenenti alla categoria indicata alla lettera a) del successivo art. 97, per i quali e' sufficiente che esista al momento dell'iscrizione alla cooperativa. Le eventuali interruzioni nel possesso del requisito fra la data della prenotazione e quella dell'assegnazione non pregiudicano il diritto del socio. Il requisito di cui alla lettera b) del primo comma deve esistere alla data di iscrizione alla cooperativa ed a quella della prenotazione".

Testo in vigore dal 15 marzo 1952 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1952-03-01;113~art11 · fonte del testo