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L'art. 97 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e' sostituito dal seguente: "Il requisito della lettera b) dell'art. 95 non e' richiesto:

  • a)per i membri delle due Camere del Parlamento;
  • b)per gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali, i consoli di carriera, i prefetti, i professori universitari di ruolo, i primi presidenti ed i procuratori generali presso le Corti d'appello, gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio dell'Esercito, nonche' gli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze armate dello Stato;
  • c)per il personale della marina militare indicato nell'art. 91, lettera c), durante il periodo di imbarco su navi armate;
  • d)per il personale indicato nell'art. 91, lettera b), comunque destinato a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale decentrati".

Testo in vigore dal 15 marzo 1952 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1952-03-01;113~art12 · fonte del testo