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Il secondo comma dell'art. 289 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e' sostituito dal seguente: "La riscossione dei canoni per l'uso delle case, della baracche e dei padiglioni, e per la concessione di aree, e' eseguita a mezzo dell'esattore delle imposte dirette, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte medesime".

Testo in vigore dal 15 marzo 1952 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1952-03-01;113~art14 · fonte del testo