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Il terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, gia' modificato con la legge 11 gennaio 1950, n. 22, e' sostituito dal seguente: "Il termine di costruzione per usufruire dei benefici previsti dall'art. 1 e di tutte le agevolazioni fiscali, e' stabilito al 31 dicembre 1952".
Testo in vigore dal 15 marzo 1952 al 22 dicembre 2008
