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Il secondo comma dell'art. 7 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per le finanze, con suo decreto, assumera' impegno di corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti, alle scadenze stabilite, le annualita' corrispondenti all'intero periodo di ammortamento di ciascuno dei mutui concessi a norma del comma precedente".

Testo in vigore dal 15 marzo 1952 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1952-03-01;113~art17 · fonte del testo