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L'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1174, e' sostituito dal seguente: "La quota posta dagli articoli 67 e 68 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a carico dei soci di cooperative edilizie per la costituzione del fondo vincolato per le spese di manutenzione dei fabbricati sociali, e' stabilita, per le costruzioni ultimate anteriormente al 1 gennaio 1948, nella misura annua dell'uno per cento, calcolata sul costo dei rispettivi alloggi, risultante in via provvisoria, e salvo conguaglio, alla data di entrata in ammortamento provvissorio dei mutui, e, in via definitiva, dopo il collaudo. Per le costruzioni ultimate dal 1 gennaio 1948 la quota stessa e' stabilita nella misura annua del 0,20 per cento. Il versamento della quota e' eseguito dai soci in dodici mensilita' con le modalita' indicate nell'art. 67 del citato testo unico".

Testo in vigore dal 15 marzo 1952 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1952-03-01;113~art2 · fonte del testo