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L'art. 27 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e modificato con l'art. 1 della legge 5 dicembre 1941, n. 1540, e' sostituito dal seguente: "Il presidente degli Istituti autonomi provinciali e' nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Con lo stesso decreto puo' essere nominato un vice presidente, il quale sostituisce il presidente nei casi di impedimento ed assenza. Lo statuto di ogni Istituto determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a cinque; il numero dei sindaci incaricati della revisione delle gestioni; le modalita' della loro nomina ed eventualmente le categorie nel cui ambito devono essere scelti. Per gli Istituti siti in province il cui capoluogo ha una popolazione superiore ai 350 mila abitanti, fa parte del Consiglio di amministrazione anche un rappresentante della Cassa depositi e prestiti. Il presidente, il vicepresidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Ove ricorrano gravi motivi, il Ministro per i lavori pubblici, puo', con decreto, revocare il presidente dall'incarico e sciogliere il Consiglio di amministrazione".
Testo in vigore dal 15 marzo 1952 al 22 dicembre 2008
