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L'art. 31 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, gia' modificato con l'art. 4 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e' sostituito dal seguente: "Non possono essere assegnate in proprieta' case economiche e popolari costruite col concorso ed il contributo dello Stato:

  • a)a chi sia proprietario nello stesso centro urbano di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre e un massimo di cinque vani;
  • b)a chi abbia gia' ottenuto l'assegnazione in proprieta' di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato, o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715;
  • c)a chi sia iscritto nei ruoli della imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria C-1 e C-2 e per meta' quella di ricchezza mobile di categoria B, risulti superiore a lire 150.000. Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni".

Testo in vigore dal 15 marzo 1952 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1952-03-01;113~art4 · fonte del testo