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Dopo il nono comma dell'art. 65 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvati con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono aggiunti i seguenti due commi: "Alla riscossione delle quote dovute dai soci delle cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, per l'ammortamento dei mutui edilizi individuali, si provvede con ritenute mensili sugli stipendi o sulle pensioni dei soci stessi. Qualora manchi la possibilita' delle ritenute previste nel precedente comma, i debitori provvedono al pagamento mediante versamenti diretti sull'apposito conto corrente postale, intestato al tesoriere centrale quale cassiere della Cassa depositi e prestiti".

Testo in vigore dal 15 marzo 1952 al 22 dicembre 2008

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