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Il decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, e' ratificato con la seguente modificazione: E' aggiunto il seguente art. 12-bis: "L'assegnazione della sede farmaceutica prevista dall'art. 12 del presente decreto legislativo puo' aver luogo in favore delle persone contemplate dall'art. 8 in sostituzione del loro dante causa, vincitore del concorso, che sia deceduto prima di aver conseguito l'autorizzazione di cui all'art. 2. "Se la farmacia abbandonata dal titolare era di diritto reale ai termini del n. 1 dell'art. 375 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'assegnazione puo' aver luogo in favore del figlio o di uno dei figli, ancorche' non farmacista, in sostituzione del dante causa, titolare della farmacia di diritto reale, vincitore del concorso, che sia deceduto prima di aver conseguito l'autorizzazione di cui all'art. 2".

Testo in vigore dal 29 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1952-12-11;2380~art1 · fonte del testo