E' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, con le seguenti modificazioni: Art. 4. - E' sostituito dal seguente: "Per i militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite il periodo di prigionia e' computato, agli effetti delle vigenti disposizioni, fino alla data del rimpatrio ovvero, se questo sia stato volontariamente ritardato, fino alla data della cessazione dello stato di prigionia. "Tale disposizione non si applica coloro che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati sfavorevolmente dalle apposite commissioni, riportando sanzioni di gravita' superiore agli arresti di rigore". Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Ai militari e ai militarizzati in servizio all'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o mi Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette Nazioni, sono riconosciuti tutti i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti, ove non ricorrano i motivi di esclusione indicati dall'ultimo comma dell'art. 4". Art. 11. - L'ultimo comma e' sostituito dai seguenti "La esclusione di cui alla lettera b) del primo comma non opera nei confronti di coloro che, partecipando successivamente alla guerra o alla lotta di liberazione, siano caduti o siano rimasti mutilati od invalidi od abbiano conseguito decorazioni al valor militare o la croce al merito di guerra o la qualifica di partigiano combattente o di patriota rilasciate dalle competenti commissioni o abbiano comunque prestato servizio nei reparti dell'esercito di liberazione. "La stessa esclusione non opera nei confronti di coloro che, pur colpiti per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, da sanzioni disciplinari di gravita' inferiore al rimprovero solenne, siano tuttavia insigniti di decorazioni al valor militare per atti compiuti prima dell'8 settembre 1943, o che, prima di tale data, siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per causa di guerra, ovvero abbiano prestato servizio in zona di operazione per almeno cinque mesi, oppure abbiano meritato l'encomio solenne o la croce al merito di guerra".

Testo vigente dal 10 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-23;93~art1 · fonte del testo