Coloro che, sottoposti, in quanto militari, a valutazioni per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, siano stati discriminati, ma abbiano riportato sanzioni disciplinari non di stato o per il loro comportamento durante il periodo di prigionia o di internamento o per aver prestato servizio militare o civile alle dipendenze di autorita' tedesche o per aver prestato servizio militare in formazioni della sedicente Repubblica sociale italiana o per aver prestato giuramento di fedelta' a quest'ultima, qualora non si trovino nelle condizioni di cui alle modificazioni apportate, con l'articolo precedente, all'art. 11 del decreto, possono fruire, a norma delle disposizioni in vigore in in favore dei combattenti, dei seguenti benefici:

  • a)computo, agli effetti dell'inquadramento nei ruoli degli aumenti periodici di stipendio e delle promozioni, del periodo trascorso presso reparti operanti;
  • b)aumento dei limiti massimi di eta' stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione per l'ammissione ai pubblici concorsi. Coloro che si trovano nelle condizioni contemplate nel primo comma del presente articolo non possono pero' partecipare ai concorsi speciali per combattenti, reduci e partigiani, ne' possono occupare, nei concorsi ordinari, i posti messi a disposizione dei combattenti, dei reduci e dei partigiani.

Testo vigente dal 10 marzo 1952

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 234/1989

    Questione infondata
    21 aprile 1989

    PENSIONI - DIRIGENTI - BENEFICI COMBATTENTISTICI. L'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 che esclude dal beneficio disposto in favore degli ex combattenti (maggiorazione del trattamento pensionistico nella misura di i`. 30.000 mensili) coloro che abbiano riportato sanzioni disciplinari per aver aderito alla sedicente repubblica sociale italiana, non urta contro il principio di solidarietà di cui agli artt. 2 e 38 Cost., presupponendo tale principio, in materia previdenziale, uno stato di bisogno, insussistente nell'ipotesi del beneficio sopra citato. Tale beneficio risponde piuttosto ad una funzione di riconoscimento di benemerenze acquistate verso lo Stato, il che non può esser rivendicato dagli ufficiali che, pur avendo prestato onorevole servizio nei reparti operanti nell'esercito italiano, abbiano, dopo l'armistizio, aderito ad una formazione politico-militare ribelle al potere legittimo dello Stato.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1952-02-23;93~art2 · fonte del testo